201907.07
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La negoziazione assistita nel diritto di famiglia

La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il decreto legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, che da la possibilità a chi lo desidera, di evitare di rivolgersi al Tribunale per ottenere la separazione e il divorzio.
In sostanza si percorre la stessa strada della separazione consensuale, quindi ci si rivolge al proprio legale, il quale, anziché inviare una classica lettera al coniuge invitandolo a prendere contatti con il proprio studio al fine di verificare se vi siano i presupposti per una definizione consensuale della separazione, invierà un vero e proprio invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita. Ma qual è la differenza rispetto alla procedura di separazione consensuale? La differenza è sostanziale: se la controparte accetta tale invito, verrà stipulata, con l’ausilio di un legale per parte (in questo caso è obbligatoria la presenza di due avvocati) una convenzione di negoziazione assistita che, dopo una trattativa che avrà in sostanza le stesse caratteristiche della trattativa che si può fare per arrivare ad una separazione consensuale, qualora andasse a buon fine, porterà alla stipula dell’accordo di negoziazione assistita che altro non è che l’accordo di separazione, con tanto di clausole e condizioni, ma con la differenza che la stessa viene stipulata nello studio degli avvocati senza più passare attraverso la spesso fastidiosa e traumatica udienza presidenziale avanti il Tribunale.
Quali sono i vantaggi quindi di questo metodo? Il primo vantaggio è il risparmio di tempo.
Separarsi con la procedura della negoziazione assistita, può portare all’ottenimento della separazione in tempi veramente brevi, inimmaginabili fino a poco tempo fa.
Se con la classica separazione consensuale in Tribunale la tempistica media è di 4/6 mesi per comparire davanti al giudice, con il sistema della negoziazione assistita la tempistica è ridotta a pochi giorni.
Ovviamente questa tempistica non tiene conto della trattativa che precede l’accordo che, sia nel caso di separazione in Tribunale, sia nel caso di separazione con negoziazione assistita, può durare anche parecchi mesi.
Stesso discorso vale per il divorzio che, come sapete, ora si può richiedere dopo appena sei mesi dalla separazione consensuale (un anno in caso di separazione giudiziale).
Unico “svantaggio” (se così lo possiamo chiamare) è che, per poter attivare la negoziazione assistita è necessaria la presenza di almeno un avvocato per parte, presenza non necessaria nel caso di separazione e divorzio con accordo in Tribunale. Ma sull’opportunità di farsi assistere sempre dal proprio avvocato (sempre consigliabile) parlerò in un altro approfondimento.

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